Con circolare n. 2197 del 25 novembre, si danno nuove indicazioni in merito allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020.

In premessa si spiega che, nonostante il coordinatore nazionale dei dirigenti tecnici e dei coordinamenti regionali degli ispettori abbia espresso soddisfazione relativamente alle novità che hanno interessato la struttura degli esami a seguito dell’intervento del precedente ministro Buffetti, l’attuale ministro Fioramonti, ritiene opportuno intervenire su alcuni aspetti riguardanti la redazione della prima prova scritta di italiano e le modalità di svolgimento del colloquio. Appare evidente l’impronta di discontinuità che il neo ministro voglia fare col precedente, di cui, peraltro, è stato viceministro.

Le indicazioni riguardano:

-          Il credito scolastico, il cui punteggio sarà determinato dalla somma dalla somma del credito già attribuito per il terzo anno di corso, convertito sulla base della tabella A (art. 14, d.lgs 62/2017) e dal credito attribuito per il quarto e quinto anno di corso utilizzando la tabella denominata “Attribuzione credito scolastico”.

-          I requisiti di ammissione all’esame, per cui i candidati interni ammessi, oltre al requisito della frequenza scolastica e del profitto scolastico, dovranno evidenziare anche il requisito della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI e quello dello svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi.

-          La prima prova scritta di italiano che, pur rimanendo la struttura prova e le tipologie testuali definite dal quadro di riferimento di cui al D.M. n° 769 del 26 novembre 2018, dovranno prevedere che almeno una delle tracce della tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) debba riguardare l’ambito storico.

-          Lo svolgimento del colloquio, per il quale si intende abbandonare la procedura nota delle “tre buste”, per favorire la modalità che vede l’avvio del colloquio mediante l’analisi da parte dello studente dei materiali preparati dalla commissione d’esame in un’apposita sessione di lavoro, con l’immutata finalità di “verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”, materiali che dunque devono consentire un approccio multidisciplinare.

Pertanto, l’annuale decreto ministeriale di individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e di regolamentazione delle modalità organizzative di svolgimento del colloquio, previsto dall’art. 17, comma 7, del d.lgs. n° 62/2017, non riporterà la descrizione delle suddette attività a carico delle commissioni e dei candidati, pur nel pieno rispetto dell’impostazione prevista in tale articolo. Le SS.LL. vorranno assicurare la massima diffusione della presente nota all’interno della comunità scolastica.

 

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