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La sanatoria arriva con il decreto milleproroghe per i candidati non vincitori con contenzioso pendente
Con un emendamento approvato in commissione bilancio sarà apportata una modifica al DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 c.d. decreto milleproroghe che prevede la sanatoria per i candidati che hanno partecipato al concorso per dirigente scolastico indetto nel 2017 e che per diversi motivi hanno proposto ricorso deducendo irregolarità e ora si ritrovano con il contenzioso pendente.
La motivazione di fondo dell’emendamento è quella di prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso.
L'emendamento sostenuto dai partiti politici di maggioranza che sicuramente diventerà legge prevede quanto segue:
All'art.5 sono aggiunti
11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1259 del 23
novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, è valida fino all’anno scola[1]stico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.
11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al
comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.
11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito contestualmente all’autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi sono ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.
11-octies. All’attuazione della procedura di cui al comma 11-quinquies si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al comma 11-quinquies determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede altresì che le somme di cui al secondo periodo siano versate all’entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell’avvio del corso di formazione.
11-novies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L’emendamento sopra citato stabilisce che con un decreto ministeriale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto c.d.‘Milleproroghe’, il Ministero debba provvedere alla disciplina delle modalità di svolgimento di un corso di formazione intensivo con selezione e prova finale riservato ai soggetti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale:
- per mancato superamento della prova scritta: questi candidati per partecipare al corso intensivo di formazione dovranno affrontare e superare con un punteggio pari ad almeno 6/10, unaprova scritta basata su sistemi informatizzati arisposta chiusa.
- abbiano superato la prova scritta e la prova oraledopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare,successivamente “caducato”; questi candidati per partecipare al corso intensivo di formazione dovranno affrontare e superare con un punteggio pari ad almeno 6/10, unaprova scritta basata su sistemi informatizzati arisposta chiusa.
- per mancato superamento della prova orale:questi candidati per partecipare al corso intensivo di formazione dovranno affrontare e superarecon un punteggio pari ad almeno 6/10 una prova orale.
Tutti i candidati al termine del corso intensivo di formazione, saranno sottoposti a una prova finale, le cui modalità saranno definite con decreto ministeriale, superata la quale saranno inseriti in coda alla graduatoria
di merito del concorso 2017 e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti.
Le immissioni in ruolo saranno effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti, prioritariamente dalla graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di merito del concorso 2017 fino al suo esaurimento.