Ultime notizie

Editoriale di Anna Armone

Direttore Esperta in Scienza dell’Amministrazione Scolastica

(Scienza dell’Amministrazione Scolastican.2/2023)

 

Ho ritenuto opportuno ritornare su un tema che ho spesso affrontato, ma che presenta ancora gli stessi punti oscuri. In occasione del problema della rotazione dei dirigenti è stata correttamente citata la problematica della prevenzione della corruzione.

Il legislatore della legge 190 del 2012 nella formulazione dei limiti soggettivi all’applicazione della normativa ha ripreso la citazione contenuta nell’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 che identifica tra le amministrazioni pubbliche le istituzioni scolastiche. Ciò ha innestato un automatismo applicativo delle norme contenute nella legge n.190.

Rivista trimestrale di SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

 

Diretta da Anna Armone

 

Editoriale:

La rotazione dei dirigenti come antidoto alla corruzione mal si adatta alle istituzioni scolastiche. Crea più problemi di quelli che risolve! di Anna Armone

 

Uno sguardo a ritroso sul destino degli organi collegiali della scuola

di Ivana Summa

 

Il difficile percorso del PNRR per il settore dell’istruzione

di Renato Loiero

 

La previsione normativa sul dimensionamento della rete scolastica contenuta nella Legge 28/12/2022 n.197 (Legge di bilancio 2023) e gli adempimenti amministrativo-contabili in capo alle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento

di Pietro Netti

 

Empatia animale a scuola

di Alessia De Pasquale

 

La scuola che orienta: le nuove Linee Guida del Ministero

di Maria Grazia Accorsi

 

Nuove professionalità nella scuola

di Gian Carlo Sacchi

 

Docenti orientatori e tutor in arrivo a settembre 2023

di Vanna Maria Monducci

 

Provvedimento di sospensione: è legittima la sospensione per tutta la durata dell’anno scolastico?

Decisione del T.A.R. Umbria del 30 marzo 2023, n. 90

di Federica Marotta

 

ANALISI STORICA DELLE POLITICHE SCOLASTICHE DELL’ITALIA REPUBBLICANA a cura di Stefano Callà

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA SUL MONDO DELLA SCUOLA a cura di Vincenzo Palermo

RECENSIONI DI TESTI LEGATI A TEMI DI INTERESSE SCOLASTICO a cura di Giuliana Costantini


 

 

Editoriale a cura di Vittorio Venuti

(DIRIGERE  La SCUOLA N.6/2023)

Infine, anche quest’anno scolastico è arrivato a conclusione. Bene o male? Si dirà: “bene e male insieme”, perché la scuola ha continuato a navigare a vista, ancora oggetto di disposizioni non del tutto chiare e spesso improvvide, che hanno appesantito ulteriormente il suo funzionamento, da una parte gli insegnante e dall’altra i servizi amministrativi, ancora mettendo in affanno e confusione i Dirigenti scolastici e i suoi diretti collaboratori nonché i Direttori SGA e il personale tutto. Sembra che la scuola abbia definitivamente abbandonato la via della chiarezza e della semplicità per essere indirizzata sull’ingarbugliata via dell’eccesso burocratico. Quel che più sconvolge è la leggerezza con cui si riversano sulla scuola impegni e sollecitazioni che non tengono conto degli orari di servizio delle “persone” e dei ritmi di lavoro che si richiedono e che incidono negativamente sulla serenità della scuola nel suo complesso e sul benessere di chi ci lavora. Nello specifico, i docenti sembrano presi in un vortice di adempimenti esasperanti, che non giovano certamente alla definizione di un sereno clima pedagogico e didattico. Chi lavora nella scuola non può avere fretta e ha bisogno di tempi distesi, perché il lavoro con gli studenti, che si esplica attraverso la relazione educativa e formativa, richiede serenità e comprensione.

DIRIGERE LA SCUOLA N. 6/2023

Giugno, tempo di scrutini ed esami (e di merito e demerito?)

Editoriale a cura di... Vittorio Venuti

 

I fondi del PNRR sono una benedizione per la scuola?

Michela Lella

Il responsabile unico del progetto (RUP) nel nuovo codice dei contratti

Maria Rosaria Tosiani

La dispersione implicita nell’investimento 1.4 del PNRR

Vittorio Trifoglio

Avviato il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

Stefano Feltrin

PNRR: La Scuola di Alta Formazione

Filippo Sturaro

Giftedchildren. Perché la scuola non può perdere gli alunni plus dotati.

Vittoria Striato

Proviamo a riflettere sull’azione formativa promossa realmente dalla “scuola dell’autonomia”

Giacomo Mondelli

Piano Triennale per l’informatica nella PA – aggiornamento 2022-2024

Anna De Luca

Emancipare l’inclusione dalle derive cliniche

Filippo Cancellieri

 

Rubriche

LA SCUOLA IN EUROPA a cura di Mario Di Mauro

Più politica o più tecnica la cultura dell’educare ad apprendere tra i banchi di scuola?

 

GIURISPRUDENZA SCOLASTICA a cura di Gianluca Dradi

Responsabilità della P.A. derivante da illegittimità del provvedimento

 

I CASI DELLA SCUOLA a cura di Alessandra Morazzano

Diffida e messa in mora per il mancato riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute di un docente di scuola secondaria di primo grado

 

PSICOLOGIA DELLA GESTIONE a cura di Vittorio Venuti

La motivazione, ingrediente base dell’apprendimento (Prima parte)

 

SPORTELLO ASSICURATIVO a cura di Valentino Donà

L’ organizzazione dei viaggi di Istruzione e coperture assicurative

 

AMMINISTRARE LA SCUOLA N. 6/2023

Argomenti

I compiti dei comuni in materia di spese d’ufficio

Carmelo Febbe e Angelo Orsingher

La ricostruzione della carriera dei docenti di religione cattolica a tempo deter­minato (Seconda parte)

Luciana Petrucci Ciaschini

Le fasi delle procedure di affidamento nel nuovo codice dei contratti pubblici

Raffaella Scibinico

La gestione documentale dei PON FSER in ambiente SIF 2020

Vittorio Trifoglio

La liquidazioe dei compensi ai collaboratori esperti esterni

Maria Rosaria Tosiani

Il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Anna Armone

Dal programma biennale degli acquisti al programma triennale

Raffaella Scibinico

 

Rubriche

PENSIAMOCI SU... a cura di Angelo Muratore

Il diritto comunitario sulla progressione economica anche per i precari

I CASI DELLA SCUOLA... a cura di Stefania Cera

Responsabilità del Dirigete nell’attività negoziale

PSICOLOGIA DEL LAVORO... a cura di Vittorio Venuti

Gestione dei conflitti. Mediazione consensuale dei conflitti (Terza parte)

GIOCANDO S’IMPARA

QUESITI DEI LETTORI

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Editoriale a cura di Vittorio Venuti

(DIRIGERE  La SCUOLA N.5/2023)

Mentre ancora il mondo della scuola entra in allarme e si interroga sul senso del dimensionamento scolastico come conseguenza diretta del calo demografico – francamente “indigeribile” e percepito come un ulteriore colpo mortale al già provato sistema d’istruzione – ecco che già il MIM cala un altro “carico”: l’istituzione di due figure professionali, il docente tutor e il docente orientatore, come prevedono le linee guida per l’orientamento approvate con il decreto n. 328 firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito il 22 dicembre 2022, in “attuazione della riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in quanto misura di  aiutare docenti, studenti e famiglie a contribuire alla costruzione di una scuola capace di contrastare la crisi educativa del Paese e dare avvio a un percorso virtuoso volto a favorire il superamento delle disuguaglianze esistenti di natura sociale e territoriale”.

Argomenti

È prossima l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici

I principi generali del nuovo Codice dei contratti pubblici che diventerà operativo a decorrere dal 1° aprile 2023, mentre dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del vecchio Codice di cui al D.L.vo n.50/2016.

Maria Rosaria Tosiani

Percorsi scolastici attivi - la formazione del personale docente e del personale ata

Oggi, più che mai, è necessario fare leva su un processo di apprendimento che consenta di acquisire sempre nuove e maggiori conoscenze utili a valorizzare la professionalità docente e del personale ATA.

Carmelo Febbe - Angelo Orsingher

Il contributo volontario delle famiglie per l’assicurazione degli studenti

Secondo alcune indiscrezioni non sarà più un obbligo. Sarà vero?

Vincenzo Casella

 

Gli adempimenti contributivi che gravano sulla liquidazione dei compensi accessori

Il trattamento di quiescenza e previdenza dei compensi accessori è stato da sempre disciplinato da un ricco impianto normativo. Sicchè è doveroso vagliare i principali istituti con esemplificazioni pratiche, dopo un attento excursus teorico.

Raffaella Scibinico

 

Le modalità di fruizione del congedo parentale

Successivamente all’approfondimento nello scorso numero, riepiloghiamo in questa sede le caratteristiche della fruizione in unico periodo senza soluzione di continuità, in modalità frazionata e in modalità oraria.

Marta Brentan

 

Ricostruzione della carriera: applicazione del CCNL sottoscritto in data 06/12/2022

Per l’utilizzo delle funzioni aggiornate SIDI per l’applicazione del CCNL 2022 occorre distinguere il personale cessato dal servizio dal 2019, 2020 e 2021, il personale in servizio.

Luciana Petrucci Ciaschini

 

Regolamento contabile ed orientamenti applicativi su eventuali aspetti patologici del conto consuntivo 2022

Prorogati di 30 giorni tutti i termini previsti dall’art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 129/2018, per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2022.

Angelo Muratore

 

Il caso Tik Tok e la scuola

L’uso dei social può aggravare gli effetti di comportamenti abusivi, come diffondere indebitamente notizie riservate sull’attività svolta dagli uffici pubblici, sui procedimenti in corso e sul conto di persone coinvolte...

Anna Armone

 

Dove ci porterà l’inerzia educativa?

Dovremmo insegnare ai ragazzi che non esiste un copione di massa da seguire per risultare a tutti i costi “vincenti” nella vita. Il progetto esistenziale è l’esito di segnali, indicazioni, parole, gesti, raccomandazioni, richiami utili a definire quelle esperienze educative personalizzate e contestualizzate. 

Michela Lella

 

Rubriche

PENSIAMOCI SU... a cura di Angelo Muratore

Le regole sulla privacy a scuola (La prima parte è stata pubblicata sul n.4 di aprile 2023)  

 

LA SCUOLA NELLA GIURISPRUDENZA... a cura di Luciana Petrucci Ciaschini

Diritto dei genitori all’accesso ai titoli di studio dei docenti

 

PSICOLOGIA DEL LAVORO... a cura di Vittorio Venuti

La gestione del conflitto. Dinamica gestionale del conflitto

 

GIOCANDO S’IMPARA

QUESITI DEI LETTORI

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

 

Con l'art. 5 del DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44  sono state apportate ulteriori modifiche alle norme sul reclutamento dei Dirigenti Tecnici contenuta nel D.L.vo n.297/1994.

Speriamo che sia la volta buona e che si possa finalmente passare dagli annunci alle azioni concrete per realizzazione quanto annunciato.

In sintesi le nuove modifiche riguardano.

1) Viene meglio precisato il requisito dell'anzianità di servizio per partecipare al concorso. Docente che abbia  superato  il  periodo  di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel  profilo  di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni

2) Si prevede anche la possibilità che venga data una valutazione alla  eventuale prova di preselezione;

3) Cambia il punteggio per la valutazione delle singole prove.

Le commissioni esaminatrici dispongono  di  210  punti,  di cui:

        a) massimo 70 punti da  attribuire  a  ciascuna  delle  prove scritte;

        b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

        c) massimo  10  punti  da  attribuire  alla  valutazione  dei titoli.»;

4) cambia la composizione della commissione esaminatrice

Con l'art. 5 del DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44  sono state apportate ulteriori modifiche alle norme sul reclutamento dei Dirigenti Tecnici contenuta nel D.L.vo n.297/1994.

Speriamo che sia la volta buona e che si possa finalmente passare dagli annunci alle azioni concrete per realizzazione quanto annunciato.

In sintesi le nuove modifiche riguardano.

1) Viene meglio precisato il requisito dell'anzianità di servizio per partecipare al concorso. Docente che abbia  superato  il  periodo  di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel  profilo  di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni

2) Si prevede anche la possibilità che venga data una valutazione alla  eventuale prova di preselezione;

3) Cambia il punteggio per la valutazione delle singole prove.

Le commissioni esaminatrici dispongono  di  210  punti,  di cui:

        a) massimo 70 punti da  attribuire  a  ciascuna  delle  prove scritte;

        b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

        c) massimo  10  punti  da  attribuire  alla  valutazione  dei titoli.»;

4) cambia la composizione della commissione esaminatrice

 

Di seguito le modifiche che verrebbero apportate alla vecchia disciplina del D.L. n.297/1994.

        «2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

          a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  ed educative statali;

          b) il personale  docente  ed  educativo  delle  istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia  superato  il  periodo  di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel  profilo  di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.»;

 

        «2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti  di  cui  al comma 2 devono essere in possesso di uno tra  i  seguenti  titoli  di studio:

          a) laurea magistrale;

          b) laurea specialistica;

          c) diploma di laurea  conseguito  secondo  gli  ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

          d) diploma accademico di secondo livello  rilasciato  dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 

          e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto  con diploma di istituto secondario superiore.»;

 

        «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono definite:

          a)   le   modalità   di   svolgimento   del   concorso   e dell'eventuale  preselezione, nonchè le  modalità  di  pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

          b) le prove e i programmi  concorsuali,  nonchè  i  titoli valutabili;

          c)  le  modalità  di  individuazione  e  di  nomina  delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

          d) la valutazione della eventuale preselezione;

          e) la valutazione delle prove e dei titoli;

          f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

          g) le modalità attuative  delle  disposizioni  di  cui  al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430.

        7.1. Le singole prove scritte e la prova orale  si  intendono superate  con  una  valutazione  pari  ad  almeno  sette   decimi   o equivalente. Il decreto di cui al comma 7  può  definire,  altresì, una eventuale soglia di superamento della prova  preselettiva,  anche diversa da quella di cui  al  primo  periodo,  nonchè  un  eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»;

 

      «1. Le commissioni dei concorsi a posti  di  dirigente  tecnico con funzioni  ispettive  sono  nominate  con  decreto  del  dirigente generale competente e sono composte da:

        a) tre membri scelti tra i dirigenti  appartenenti  ai  ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che  ricoprano  o  abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra  i professori di prima e di seconda fascia di università statali e  non statali,  i  magistrati  amministrativi,  i  magistrati  ordinari,  i

magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;

        b) due  membri  scelti  fra  i  dirigenti  non  generali  del comparto  funzioni  centrali  appartenenti  ai  ruoli  del  Ministero dell'istruzione e del merito;

        c) i membri di cui alle  lettere  a)  e  b),  nonchè  quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto  di  cui  all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso.»;

 

      «2. Le commissioni esaminatrici dispongono  di  210  punti,  di cui:

        a) massimo 70 punti da  attribuire  a  ciascuna  delle  prove scritte;

        b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

        c) massimo  10  punti  da  attribuire  alla  valutazione  dei titoli.»;

 

 

Pertanto le norme sul reclutamento dei Dirigenti Tecnici sono ora le seguenti.

A  seguito dell'emanazione del DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

La sezione IV del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono state apportate le seguenti modifiche

 

 

Sezione IV Reclutamento del personale ispettivo

 

Art. 419. – DIRIGENTI TECNICI CON FUNZIONI ISPETTIVE

1. Presso il Ministero dell’istruzione, nell’ambito del ruolo dei dirigenti di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell’istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato”;

 

ART. 420 - CONCORSI A POSTI DI DIRIGENTE TECNICO CON FUNZIONI ISPETTIVE

1. L’accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all’articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

          a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  ed educative statali;

          b) il personale  docente  ed  educativo  delle  istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia  superato  il  periodo  di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel  profilo  di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.»;

      

 «2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti  di  cui  al comma 2 devono essere in possesso di uno tra  i  seguenti  titoli  di studio:

          a) laurea magistrale;

          b) laurea specialistica;

          c) diploma di laurea  conseguito  secondo  gli  ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

          d) diploma accademico di secondo livello  rilasciato  dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 

          e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto  con

diploma di istituto secondario superiore.»;

commi 3-4-5 abrogati

 

 6. I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.

7. I bandi di concorso stabiliscono le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresì disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente.

         «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono definite:

          a)   le   modalità   di   svolgimento   del   concorso   e dell'eventuale preselezione, nonchè le  modalità  di  pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

          b) le prove e i programmi  concorsuali,  nonchè  i  titoli valutabili;

          c)  le  modalità  di  individuazione  e  di  nomina  delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

          d) la valutazione della eventuale preselezione;

          e) la valutazione delle prove e dei titoli;

          f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

          g) le modalità attuative  delle  disposizioni  di  cui  al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430.

        7.1. Le singole prove scritte e la prova orale  si  intendono superate  con  una  valutazione  pari  ad  almeno  sette   decimi   o equivalente. Il decreto di cui al comma 7  può  definire,  altresì, una eventuale soglia di superamento della prova  preselettiva,  anche diversa da quella di cui  al  primo  periodo,  nonchè  un  eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»;

 

7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l’incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell’amministrazione centrale o periferica del Ministero dell’istruzione.

 

ART. 421 - COMMISSIONI ESAMINATRICI

«1. Le commissioni dei concorsi a posti  di  dirigente  tecnico con funzioni  ispettive  sono  nominate  con  decreto  del  dirigente generale competente e sono composte da:

        a) tre membri scelti tra i dirigenti  appartenenti  ai  ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che  ricoprano  o  abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra  i

professori di prima e di seconda fascia di università statali e  non statali,  i  magistrati  amministrativi,  i  magistrati  ordinari,  i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;

        b) due  membri  scelti  fra  i  dirigenti  non  generali  del comparto  funzioni  centrali  appartenenti  ai  ruoli  del  Ministero dell'istruzione e del merito;

        c) i membri di cui alle  lettere  a)  e  b),  nonchè  quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto  di  cui  all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in

quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso.»;

commi 2 e 3 sono abrogati

 4. Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.

 

ART. 422 -  PROVE D’ESAME

1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.

      «2. Le commissioni esaminatrici dispongono  di  210  punti,  di cui:

        a) massimo 70 punti da  attribuire  a  ciascuna  delle  prove scritte;

        b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

        c) massimo  10  punti  da  attribuire  alla  valutazione  dei titoli.»;

commi 3-4-5 abrogati

6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

 

ART. 423 - GRADUATORIE

1. Le graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono approvate con decreto del dirigente generale competente.

2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove  e dei punti assegnati per i titoli.

 

ART. 424 - ABROGATO


 

 

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