In ordine al caso di un dipendente che era stato impegnato in attività di formazione per un orario molto superiore a quello del normale orario di lavoro, al punto da impegnare anche la domenica, con sentenza depositata il 28 ottobre 2021 la Corte di Giustizia Europea (CGE)ha stabilito che le attività formative devono essere ricomprese nell’orario di lavoro.

Nel caso di specie, la richiesta di pagamento delle ore aggiuntive, quali “straordinario”, da parte del dipendente era stata rigettata dal Giudice nazionale, giacché la legislazione si limitava a prevedere che, durante il periodo di formazione, il dipendente doveva essere retribuito, peraltro nulla prevedendo nel caso in cui l’impegno orario nelle attività formative fosse superiore a quello previsto per l’attività lavorativa.

In merito, la CGEha precisato che, per periodo di lavoro si deve intendere “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni” e che, per periodo di riposo si deve intendere “qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro”

La sentenza potrebbe avere ripercussioni nel comparto scuola, in particolare per quanto riguarda:

1) la formazione obbligatoria di 25 ore sulle tematiche inclusive per i docenti impegnati nelle classi con alunni con disabilità (nota 27622 del 6/09/2021:“l’attività formativa è svolta in costanza di rapporto di lavoro e non determina oneri aggiuntivi”;

2)laformazione obbligatoria per i neo immessi in ruolo, prevista in 50 ore, anche con attività oltre il normale orario di servizio.

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