Con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, pubblicata in gazzetta ufficiale il 21 dicembre 2021, all'art.13 bis vengono introdotte importanti disposizioni che riguardano gli adempimenti di sicurezza a scuola e le responsabilità del dirigente scolastico.

La modifica riguarda l’articolo 18, del D.l.vo n.81/2008 relativo agli obblighi del datore di lavoro e in particolare le responsabilità in materia di sicurezza dei dirigenti scolastici.

Con questa nuova modifica si stabilisce che i dirigenti scolastici sono esonerati da qualsiasi responsabilità civile,  amministrativa  e  penale  qualora abbiano tempestivamente richiesto gli  interventi  strutturali  e  di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei  locali  e  degli  edifici  assegnati,  adottando  le  misure  di carattere gestionale di propria competenza nei limiti  delle  risorse disponibili a legislazione  vigente. 

In  ogni  caso  gli  interventi relativi  all'installazione  degli  impianti  e  alla  loro  verifica

periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti  ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti  delle  sedi

delle istituzioni scolastiche restano a  carico  dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti,  alla  loro fornitura e manutenzione.

 

 Qualora  i  dirigenti,  sulla  base  della valutazione svolta con la  diligenza  del  buon  padre  di  famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo  grave  e  immediato,  possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo  dei  locali  e  degli edifici   assegnati,   nonché   ordinarne   l'evacuazione,   dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai  sensi  delle norme  o  delle  convenzioni   vigenti,   alla   loro   fornitura   e manutenzione,  nonché  alla   competente   autorità   di   pubblica sicurezza.

 

Nei casi di cui sopra non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

 

 Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione  dei rischi strutturali degli  edifici  e  l'individuazione  delle  misure necessarie   a    prevenirli    sono    di    esclusiva    competenza

dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti,  alla  loro  fornitura  e  manutenzione. 

 

Il  documento   di valutazione  dei rischi  è   redatto   dal   dirigente dell'istituzione   scolastica   congiuntamente    all'amministrazione tenuta, ai sensi  delle  norme  o  delle  convenzioni  vigenti,  alla fornitura e manutenzione degli edifici.

 

Il Ministro  dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,  con  proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in vigore  della legge,  stabilisce  le  modalità  di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.


 

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