Con sentenza 1537/2021 il TAR Firenze ha contestato un dirigente scolastico che aveva formato una sola classe con 27 alunni nonostante avesse ricevuto 34 richieste di iscrizione alle classi prime, due delle quali di alunni disabili, nonostante nella provincia non vi fossero altri licei.

Ricordando che l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione è un diritto sancito anche dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il Tribunale ha chiarito che le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia che accolgono alunni con disabilità, vanno costituite di norma con non più di 20 alunni; purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili e purché il progetto di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, compreso l’insegnante di sostegno. Una deroga ampliativa è possibile solo in misura massima del 10% del numero massimo degli alunni per le classi iniziali se uno degli alunni è disabile, ovvero 22 alunni. Il diritto all’inclusione scolastica, ha precisato il TAR non può essere violato dall’amministrazione scolastica neppure per motivi di bilancio.

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