a cura di Emanuela Piazzalunga
Domanda:
In occasione della recente pandemia di COVID-19, giunge alla segreteria dell’Istituto, la richiesta da parte di un’assistente amministrativa di poter effettuare la propria prestazione lavorativa in forma “agile” presso il proprio domicilio ai sensi della direttiva n. 1/2020 della Funzione Pubblica, della Circolare Prot. 4317 del 4.3.2020 dell’USR Lombardia e della Circolare Prot. 278 del 6.3.2020 del Ministero dell’Istruzione.
La polizza assicurativa integrativa stipulata dall’Istituto copre i casi di infortunio del personale amministrativo qualora venga concessa la possibilità del telelavoro indicata dalle direttive di riferimento?
Risposta:
La Legge 22.05.2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” haintrodotto nuove norme che promuovono il “lavoro agile” (telelavoro - smart working), come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, allo scopo di incrementarela competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In particolare l’Art. 18 - Lavoro agile, comma 3, prevede che tali disposizioni si applichino in quantocompatibili anche nei rapporti di lavoro alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche di cui all’Art. 1 comma 2 del D.L.30.03.2001, n. 165, che recita: “per Amministrazioni Pubbliche si intendonotutte le Amministrazioni dello Stato ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e gradoe le istituzioni educative[…]”, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’Art. 14 della L.07.08.2015 n. 124, “Promozionedella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”, fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
Inoltre l’Art. 19 della L. 22.05.2017 n. 81, definisce i contenuti essenziali dell’accordo individuale, stipulato per iscritto, relativo alle modalità di lavoro agile: “disciplina l’esecuzione della prestazionelavorativa svolta all’esterno dei locali scolastici anche con riguardo a come è esercitato il potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore”, la durata dell’accordo, il preavvisodel recesso per gli accordi a tempo indeterminato, i tempi di riposo del lavoratore, le misure tecniche e organizzative,ecc.
Le modalità per l’esercizio del potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro sono indicate all’articolo 21 della stessa Legge.
La disciplina introdotta dalla legge, individua nel “lavoro agile” una modalità flessibile di lavoro subordinato rispetto all’orario e al luogo della prestazione lavorativa che, per laparte resa fuori dai locali della scuola, è eseguita senza una postazione fissa ma che comunque comporta l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Infatti lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità “agile” non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettive (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, rispettivamente dagli artt. 1 e 4 n. 1) del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 -Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nel merito della questione posta, con riguardo alle disposizioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con direttiva 1/2020 del 25.2.2020 e successive note del Ministero dell’Istruzione:
- USR Lombardia Nota prot. n. 4317del 04.03.2020 – Lavoro agile personale amministrativo delle Istituzioni Scolastiche;
- MIUR Nota prot. n. 278 del 06.03.2020 – Particolaridisposizioni applicative Direttiva n. 1 del 25.02.2020;
- MIUR Notaprot. n. 279 del 08.03.2020– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 - Istruzioni operative;
e da ultimo, il DPCM del 11.03.2020 contenenteulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23.02.2020rilevato che le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in formaagile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli Artt. da 18 a 23 della L. 22.05.2017 n. 81 suggerisco alle scuole di richiedere,alle Società Assicuratrici, la conferma delle coperture assicurative per il personale scolastico ed eventualmente di estendere tali coperture nel periodo di fruizione del “lavoro agile” compreso il rischio initinere nel caso di spostamentidall’abitazione al luogo scelto per l’esecuzione della prestazione lavorativa in forma agile qualora diverso dall’abitazione stessa.
Per completezza d’informazione segnalo che le disposizioni di cui al DPCM del 11.03.2020 hanno effetto dal 12 marzo 2020 e sono efficaci sino al 25.03.2020 salvo proroghe o prolungamenti.
Emanuela Piazzalunga
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