Ultime notizie

RAS 0726 copL'INFORMAZIONE IN BREVE

Spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Distacchi e permessi sindacali triennio 2025-2027

Riapertura della piattaforma PIMER per monitoraggio e rendicontazione formazione del personale scolastico

Direttiva accreditamento Enti di Formazione

La RSU deve poter disporre di spazi certi per la propria attività sindacale e  il DVR va consegnato agli RLS

Incarichi triennali ai Direttori SGA

Aggiornato il termine di completamento e rendicontazione dei progetti Agenda Sud e Agenda Nord

False dichiarazioni negli appalti

Garante privacy interviene sulle foto dei minori sui social: serve il consenso di entrambi i genitori

Il CSPI ha espresso il proprio parere sul riconoscimento di punteggi aggiuntivi per il servizio prestato nelle isole minori

I CASI DELLA SCUOLA... a cura della redazione di Giustoscuola

FLI 6 2025 26cop 1EDITORIALE Ivana Summa 

Libertà vo’ cercando che è sì cara… 

L'autonomia scolastica rappresenta la capacità di agire in modo indipendente, senza subire condizionamenti esterni eccessivi, al solo scopo di   perseguire gli obiettivi specifici ritenuti in grado di  perseguire le finalità stabilite dal sistema sovraordinato. Questo concetto si declina a diverso livello a seconda degli ambiti: dalla organizzazione alla didattica e alla ricerca, anche intesa come sperimentazione  del nuovo e allo sviluppo/implementazione di quanto si è sperimentato. 

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: l’attualità

Autonomia scolastica e Indicazioni Nazionali: un difficile rapporto Laura Bertocchi e Mario Maviglia

L'adozione alternativa dei libri di testo Renato Candia

Dalla Geostoria alla Storia e Geografia  Maurizia Maiano

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: riflessioni

L'educazione finanziaria Gian Carlo Sacchi

Leggere l’intelligenza artificiale come si legge un romanzo Giuseppe Benassi

Il mestiere del dirigente scolastico e quello del docente Stefano Stefanel

DLS 0726 copArgomenti

In ricordo di Edgar Morin
“La complessità non è un insieme di regole complicate, ma l'accettazione che ogni frammento di sapere ha senso solo se connesso all'insieme" - Edgar Morin
Edgar Morin è morto, lasciandoci orfani e più soli.......
Editoriale a cura di... Vittorio Venuti

Sapere per condividere: un ponte tra generazioni
Una collaborazione virtuosa tra la scuola secondaria e il territorio per attività di orientamento, educazione civica, formazione scuola-lavoro.
Antonietta Di Martino 

Un bilancio delle modifiche normative per il secondo ciclo  apportate con il DPR n.134 e DPR n.135 del 8 agosto 2025

ALS 0726 copArgomenti

La scuola tra eredità e innovazione
Michela Lella

Il pagamento dei compensi del mof a.s. 2025/2026 gli adempimenti delle segreterie scolastiche
Le istituzioni scolastiche devono erogare i compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo di istituto entro il 31/8/2026.
Maria Rosaria Tosiani

Il passaggio di consegne tra funzionari amministrativi
Il passaggio delle consegne in caso di cessazione dell'incarico  è atto dovuto.
Carmelo Febbe Angelo Orsingher

L’affidamento diretto ed il  principio di rotazione nelle polizze assicurative studenti e personale della scuola

Ivana SummaLibertà vo’ cercando che è sì cara…

Editoriale di Ivana Summa

L'autonomia scolastica rappresenta la capacità di agire in modo indipendente, senza subire condizionamenti esterni eccessivi, al solo scopo di   perseguire gli obiettivi specifici ritenuti in grado di  perseguire le finalità stabilite dal sistema sovraordinato. Questo concetto si declina a diverso livello a seconda degli ambiti: dalla organizzazione alla didattica e alla ricerca, anche intesa come sperimentazione  del nuovo e allo sviluppo/implementazione di quanto si è sperimentato. Non si tratta di perseguire un'autarchia irrealistica, quanto  di riconoscere ai singoli istituti scolastici la capacità  di identificare i bisogni specifici,  per poi trovare  il giusto equilibrio tra competenze professionali interne fruibili, cooperazione con soggetti esterni, acquisizione di specifiche risorse. Ma l’autonomia così intesa può davvero essere esercitata soltanto avvalendosi, concretamente, della libertà di insegnamento dei docenti, sancita dall’art. 33 della costituzione e poi meglio specificata nel dpr n. 417/1974 che dedica alla  libertà di insegnamento l’art. 1: “Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni.

Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi”.  Inoltre, il primo comma dell’articolo 2 è interessante perché definisce “La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”.

ALS 0826 copArgomenti

Il Direttore sga responsabile dell’organizzazione dei servizi generali ed amministrativi
Una competenza esclusiva del Direttore SGA, sia pure nell'ambito delle direttive di massima.
Rocco Callà

La disciplina del lavoro agile per il personale ATA
La disciplina nel CCNL 2029/2021.
Carmelo Febbe - Angelo Orsingher

Manutenzione degli edifici scolastici e responsabilità del dirigente scolastico
La figura del dirigente scolastico si colloca al centro di un sistema di obblighi che intersecano la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la disciplina sulla custodia dei beni.
Marta Brentan

SAS 0326 copCorruzione e trasparenza
Editoriale: di Anna Armone

Dedico questo editoriale ad uno dei tormentoni burocratici della scuola, la pubblicazione dei dati nell’area Amministrazione trasparente e al suo presupposto, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza. Siamo oramai abituati alla deriva burocratica dello spirito delle leggi. La trasparenza è uno di questi casi. Prima ancora di farla percepire ed esercitare come diritto civico, l’abbiamo strettamente collegata alla prevenzione e contrasto alla corruzione. Perché nel nostro Paese la corruzione ha radici profonde e inestirpabili? Perché funziona sempre la presunzione di colpevolezza al posto della presunzione di legalità?

Ripensare la leadership scolastica nell’era dei software di Intelligenza Artificiale di Patrizia Giorgi

Governare la scuola nel tempo dell’intelligenza artificiale di Susanna Granello

L’educazione civica tra prospettive disciplinari e trasversalità di Riccardo Lancellotti

A lezione americana da Calvino - prove per unità didattiche nel segno della riscolarizzazione dei valori nel mondo della digitalizzazione di Maurizia Maiano

RAS 0826 copL'INFORMAZIONE IN BREVE

Progetti di mobilità linguistica all’estero

Sicurezza delle scuole: i dati della Corte dei Conti in sede di esame del Rendiconto generale dello Stato 2025

Riunioni degli organi collegiali online anche per le sedute deliberative

Sul portale di ANAC avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da maggio a giugno 2026

Cessione del quinto: l'INPS aggiorna le regole per i prestiti

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni

Immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026/27

Trattenimento in servizio anche oltre i settanta anni per maturare la pensione di vecchiaia

Selezione di 120 docenti per la costituzione di équipe formative territoriali a.s. 2026/27

I CASI DELLA SCUOLA... a cura dell'Avv. Stefano Callà

Licenziamento per abuso del congedo straordinario per assistere il familiare disabile

Vittorio VenutiConosciamo davvero i nostri studenti?

Editoriale a cura di Vittorio Venuti

La gioventù che frequenta le aule scolastiche è la stessa che affolla a decine di migliaia, finanche a qualche centinaio di migliaia, gli stadi per ascoltare i molti idoli di turno? È la stessa che si arma di coltello e aggredisce il compagno o un ignaro passante? È la stessa che affolla le discoteche e sfida la sorte stipandosi in nove dentro una macchina per lanciarsi, nottetempo, in un folle rientro sotto gli effetti di alcool e di “sostanza”? Chi sono i nostri studenti? Veramente li conosciamo? Veramente sono gli stessi che al mattino ritroviamo nelle aule? Come si fa a rispondere? “Risposta non c’è o forse chi lo sa, caduta nel vento sarà”, come suggeriva lo splendido menestrello Bob Dylan alcuni decenni fa.

Facciamo fatica ad ammetterlo: l’impressione è quella di una marea di persone che si lascia pilotare e che ci riporta ad una semplice constatazione: non sono più i bambini e le bambine, i ragazzi le ragazze, gli e le adolescenti di una volta e che la scuola riusciva comunque a sostenere in ragione di una educazione che si poneva alla base della convivenza.

Gli studenti sono diventati “massa”, piatto appetibile per la società dei consumi, dell’usa e getta, del “perché no?”.

DLS 0926 copArgomenti

Conosciamo davvero i nostri studenti?
La gioventù che frequenta le aule scolastiche è la stessa che affolla a decine di migliaia, finanche a qualche centinaio di migliaia, gli stadi per ascoltare i molti idoli di turno? È la stessa che si arma di coltello e aggredisce il compagno o un ignaro passante? È la stessa che affolla le discoteche e sfida la sorte stipandosi in nove dentro una macchina per lanciarsi, nottetempo, in un folle rientro sotto gli effetti di alcool e di “sostanza”?
Chi sono i nostri studenti? Veramente li conosciamo? Veramente sono gli stessi che al mattino ritroviamo nelle aule? Come si fa a rispondere? ....
Editoriale a cura di... Vittorio Venuti 

Le attività di inizio anno scolastico di competenza del Dirigente scolastico
Breve guida agli adempimenti su aspetti fondamentali di programmazione e gestione.
Maria Rosaria Tosiani

Lo svolgimento a distanza delle riunioni collegiali anche a contenuto deliberativo
Aspetti operativi e uno schema tipo di regolamento interno.
Gianluca Dradi

Il piano delle attività del personale docente
Profili giuridici e giurisprudenziali.

ALS 0926 copArgomenti

L'organizzazione delle prestazioni lavorative del personale ata
Il piano delle attività del personale ATA.
Maria Rosaria Tosiani

L’uso strategico dell’orario di lavoro del personale ata
L’uso “strategico” dell’orario di lavoro è giuridicamente ammissibile quando è finalizzato al funzionamento dei servizi scolastici, non quando diventa uno strumento improprio o addirittura punitivo.
Raffaella Scibinico

Vigilanza e controllo dell’orario di lavoro del personale ata
La vigilanza sul personale costituisce un fondamentale diritto-dovere del Direttore SGA.

RAS 0926 copL'INFORMAZIONE IN BREVE

Siglato in via definitiva il CCNL dei Dirigenti 2022-2024

Firmato definitivamente il FMOF 2025/2026

Attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza 2024: avvio delle attività di verifica

NASPI, dimissioni per violenza di genere: quando spetta l'indennità

Esiti degli scrutini, degli Esami di Maturità e degli Esami del primo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2025/2026

LA SCUOLA NELLA GIURISPRUDENZA... a cura di Avv. Stefano Callà

L’utilizzo dei permessi ex L. 104/1992 in misura prevalente per finalità personali integra abuso del diritto

È legittimo il licenziamento del lavoratore che svolge una seconda attività lavorativa in orario di lavoro

FLI 1 2026 27copEDITORIALE Ivana Summa
La tenuta istituzionale della scuola

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: l’attualità
La tenuta istituzionale della scuola: reggere le pressioni senza perdere la funzione educativa
Eva Raffaella Maria Nicolò
L'illusione della gerarchia: perché la scuola italiana ragiona ancora come nel 1923
Rosa De Leonardis
Il diploma senza destino. La perdita di attrattività dell’istru zione tecnica e la licealizzazione della scuola italiana.
Bruno Lorenzo Castrovinci

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: riflessioni
Leggere l’intelligenza artificiale come si legge un romanzo: il fictional
Gabriele Benassi

Competere vs Cooperare
Mario Maviglia e Laura Bertocchi

l lavoro tra pari. Come la collaborazione tra docente e tirocinante rinnova la didattica.
Francesca Alemanno

Ivana SummaChiunque oggi si misuri con i problemi dell’istruzione e della formazione si cimenta con la complessità; si ha la sensazione di dover intervenire su un  sistema scuola  che si trova in precario equilibrio su un piano inclinato: non lo si salva né facendolo scivolare  in avanti né tentando di spingerlo indietro. Di ogni tempo si dice che è tempo di transizione e di grandi cambiamenti, ma dobbiamo ammettere che oggi siamo dentro un passaggio  pieno di forti contraddizioni specialmente per la forza violenta con cui le innovazioni tecnologiche e scientifiche entrano nella vita quotidiana delle persone e disorientano le stesse istituzioni che strutturano le nostre società, alle prese con sconvolgimenti.  Ciò che contraddistingue l’attuale transizione è l’accelerazione dei processi di cambiamento. Ci riferiamo alla velocità con cui si accumulano e si diffondono le conoscenze e le informazioni, tanto che è stato coniato il termine di infodemia per significare il profluvio di informazioni, spesso inaccurate,  tale da generare disinformazione,  distorsione della realtà con  effetti  pericolosi sul piano delle reazioni e dei comportamenti sociali. Se l’infodemia produce tante e troppe informazioni con sovraccarico informativo  e distorsione del contenuto, l’entrata in scena dell’IA    crea “una condizione in cui la produzione del sapere è colonizzata dalla sua apparenza. Un’epidemia di testi verosimili che simulano razionalità, argomentazione, autorevolezza — senza alcuna garanzia di fondamento”. (Walter Quattrociocchi, L’inganno perfetto dell’intelligenza artificiale: scrive bene ma non sa nulla, Corriere.it, 25/7/2025).

RICOSTRUZIONE CARRIERA Il corso sul riconoscimento dei servizi ai fini della ricostruzione della carriera che vi proponiamo è aggiornato con le ultime  novità che sono state  introdotte con il decreto legge  n.69/2023, convertito in legge n. 103 del 10 agosto 2023

Vengono offerti 6 webinar per complessive n.12 ore di formazione che possono essere ascoltati quando si vuole e per il tempo che si vuole per mettervi in condizione di fare i provvedimenti sulla ricostruzione della carriera.

Relatrice: Maria Rosaria Tosiani

Il corso ha il taglio pratico operativo per mettervi in condizione di predisporre attraverso il sistema informatico del SIDI i decreti di ricostruzione della carriera del personale docente, docenti di religione personale amministrativo.

L’obiettivo del corso è quello di spiegare come si fanno i provvedimenti di carriera  attraverso la spiegazione dei casi dove sono presenti le maggiori difficoltà.

Il personale potrà fruire ed utilizzare i materiali utilizzati dal relatore durante le lezioni.

ABBONAMENTO ANNUALE GIUSTO PNGCon decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 10 settembre 2026 è stato emanato il bando per l'anno scolastico 2026/2027 relativo all'assegnazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che acquistino uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Si tratta della terza edizione della misura nell'assetto riformato dalla legge di bilancio per il 2024, che ha reso strutturale, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, un beneficio in precedenza episodico, ancorandolo a un procedimento a istanza di parte diretta al Dipartimento e a criteri fissati con il D.P.C.M. adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito in data 24 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2024 al n. 2203.

La dotazione finanziaria è determinata a monte dal D.P.C.M. del 5 agosto 2026, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2026 al n. 2384, con il quale, in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, è stata destinata alla misura la somma di euro 2.000.000,00. È un dato che conviene tenere presente fin dall'inizio, perché condiziona l'effettiva consistenza del beneficio: l'articolo 5 del bando riconosce sì a ciascuna istituzione scolastica richiedente e in possesso dei requisiti il rimborso nella percentuale di legge del novanta per cento della spesa ammissibile, ma fa salva, al comma 3, l'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle istanze ammesse, nella quale si procede al riparto proporzionale fra tutti i soggetti aventi diritto. Considerata l'ampiezza della platea potenziale — l'intero universo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado — la prospettiva di una decurtazione proporzionale non è un'eventualità remota, e va rappresentata con onestà agli organi collegiali quando si tratta di deliberare la spesa: il novanta per cento è il tetto normativo, non una garanzia di risultato.

Gli adolescenti e la “metafora del gambero”

Editoriale a cura di Vittorio Venuti

L’avvio della primavera non è stato felice per la scuola, teatro di fatti che l’hanno sconvolta profondamente e sui quali occorrerà riflettere con l’intenzione di capire dove stiamo andando e cosa fare per correggere il tiro, se ancora si è in tempo per porre un qualche rimedio. Riepiloghiamo sommariamente:

In una scuola del bergamasco, tredicenne accoltella gravemente l’insegnante di francese, rammaricandosi di non averla uccisa e, comunque, diffondendo in diretta su Instagram le immagini dell’attentato. A casa dello studente, i carabinieri troveranno del materiale esplosivo potenzialmente pericoloso. Sconcertante l’affermazione autoassolutoria del ragazzo: “Visto che a quanto pare i ‘ragazzi’ non capiscono cosa sia giusto e cosa no, userò questo a mio vantaggio. Non posso essere incarcerato, dato che in Italia l'età minima per la responsabilità penale è 14 anni, e non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare, uccidere lei e chiunque cerchi di impedirmelo.

Diciassettenne pescarese, domiciliato in provincia di Perugia e affiliato a gruppi neo nazisti su Telegram, viene arrestato con l’accusa di terrorismo per aver pianificato una strage in un liceo. La strage si sarebbe conclusa con il suo suicido, emulando quella compiuta da due adolescenti alla Columbine High School (Stati Uniti) nel 1999, nella quale morirono 14 persone oltre gli stragisti. Tra il materiale sequestrato figurano documenti contenenti indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, nonché vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali, il tutto inserito in una chiara cornice di finalità terroristica.

Altro tredicenne, nel biellese, anziché recarsi a scuola, tira dritto e porta a compimento una rapina in un ufficio postale puntando una pistola, che poi si è rivelata essere un’arma giocattolo; bottino 500 euro e fuga interrotta dall’intervento dei carabinieri. Data la giovane età, il ragazzo non è imputabile per legge.

La Casa Editrice Euroedizioni Torino propone un corso di formazione on line  dal taglio pratico ed operativo destinato ai Direttori amministrativi anche di nuova nomina e agli Assistenti amministrativi facenti funzioni  per metterli in condizione di svolgere con competenza e professionalità i delicati compiti che il profilo gli assegna.

ll corso si articola in 12 webinar per complessive 24 ore di formazione. I corsisti possono porre quesiti e richieste di chiarimento. Durante il corso saranno proposte esercitazioni pratiche anche sugli specifici adempimenti.

I corsisti potranno  fruire ed utilizzare i materiali che saranno prodotti durante i webinar. Le lezioni possono essere ascoltate anche in differita quando si vuole e per il tempo che si vuole. I contenuti del corso sono esplicitati nell’allegato elenco.

Per iscriversi  è sufficiente eseguire  il pagamento aggiungendo il prodotto al carrello oppure nel caso in cui l’acquisto è disposto dalla scuola è sufficiente inviare l’ordine per l’emissione della fattura  con l’indicazione del  CODICE CIG.

Nel caso in cui l’acquisto è disposto dalla scuola è sufficiente inviare l’ordine per l’emissione della fattura   con l’indicazione del  CODICE CIG.

La Casa Editrice EUROEDIZIONI propone un corso di formazione online dal taglio pratico ed operativo destinato ai Dirigenti scolastici anche di nuova nomina per metterli in condizione di svolgere con competenza e professionalità i delicati compiti che la funzione dirigenziale gli assegna.

ll corso si articola in 13 webinar per complessive 26 ore di formazione.

I corsisti possono porre quesiti e richieste di chiarimento. Durante il corso saranno proposte esercitazioni pratiche anche sugli specifici adempimenti.

I corsisti potranno  fruire ed utilizzare i materiali che saranno prodotti durante i webinar.

Le lezioni possono essere ascoltate anche in differita quando si vuole e per il tempo che si vuole. I contenuti del corso sono esplicitati nell'allegato elenco.

I temi che abbiamo scelto da trattare sono prettamente tecnici sotto il profilo pratico  amministrativo e contabile dove le difficoltà soprattutto per i nuovi dirigenti possono essere più rilevanti.

Il corso costa 130,00 euro.

Il corso può essere acquistato anche dalla scuola, in tal caso, è sufficiente inviare l’ordine con l’indicazione del CODICE CIG per l’emissione della fattura.
CODICE DEL CORSO PER ACQUISTO SU MEPA – CSEUDS26

Modalità di pagamento

Riforma della scuola sulla linea di partenza

Editoriale a cura di Vittorio Venuti

Infine, il ministro Valditara ce l’ha fatta. Con l’approvazione delle Indicazioni Nazionali per i licei, in concorso con le Indicazioni per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo e di una ricca serie di decreti, atti amministrativi e proposte di legge volti a modificare diversi aspetti del sistema educativo italiano, si può dire conclusa l’azione di riforma della scuola perseguita con apprezzabile pervicacia dal ministro Valditara. Non si può dire che il complesso degli interventi abbia avuto un felice riscontro da parte di chi nella scuola lavora e crede. È come se fosse stato decretato d’imperio il “è tutto da rifare” del campione ciclistico Gino Bartali.

I decreti delle Indicazioni Nazionali, in particolare, evidenziano risvolti problematici per quanto riguarda la stesura, sia nel metodo e sia nel merito, ma non staremo qui a rilevare criticamente ciò che costituisce dibattito già dalla data dell’approvazione. Sono state una sorpresa, perché, a priori, fanno piazza pulita di un impianto ben rodato da anni, senza se e senza ma, per nuovi fondanti riferimenti che entrano nel merito dell’essere e del consistere della scuola, riproponendo “programmi” e suggestioni condizionati da criteri ideologici che si credevano non confacenti con la visione di una scuola aperta al futuro. Ricordiamo che, in passato, nella stesura dei programmi prima e delle Indicazioni poi hanno partecipato pedagogisti e psicologi di chiara fama, che si è tenuto conto delle teorie di illustri personaggi, che i documenti hanno sempre evidenziato una trama che consentiva alle varie parti di confrontarsi ed integrarsi per dare il senso di un corpo unico e complesso, sebbene articolato in diverse sezioni.

Allo stato attuale, non si può fare a meno di chiedersi quali siano le coordinate che hanno definito la Nuove Indicazioni, quale sia stato il coordinamento delle varie parti, quale metodo e quale idea ha sostenuto la loro elaborazione.

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I compensi spettanti ai commissari interni ed esterni componenti delle commissioni degli esami di maturità 2025/2026
Liquidazione dei compensi -  situazioni e casi.
Maria Rosaria Tosiani

Adempimenti finali dell’anno di formazione e prova dei docenti
Il dirigente deve accertare preliminarmente che il docente abbia assolto gli obblighi minimi di servizio per la validità dell'anno di prova.
Lo Friddo Giuseppe

Dichiarazioni non veritiere rese in occasione dell’accesso alle graduatorie d'istituto
Non sempre la condanna penale è causa di decadenza automatica con la risoluzione del contratto.
Marta Brentan

La convenzione con le associazioni esterne per l’uso dei locali scolastici
Quadro normativo, requisiti di forma e ruolo dell’ente locale dopo la Legge 7 aprile 2026, n. 53.

Screenshot 3 6 2026 14849 ds718Argomenti

Riforma della scuola sulla linea di partenza
Infine, il ministro Valditara ce l’ha fatta. Con l’approvazione delle Indicazioni Nazionali per i licei, in concorso con le Indicazioni per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo e di una ricca serie di decreti, atti amministrativi e proposte di legge volti a modificare diversi aspetti del sistema educativo italiano, si può dire conclusa l’azione di riforma della scuola perseguita con apprezzabile pervicacia dal ministro Valditara. Non si può dire che il complesso degli interventi abbia avuto un felice riscontro da parte di chi nella scuola lavora e crede. È come se fosse stato decretato d’imperio il “è tutto da rifare” del campione ciclistico Gino Bartali.
Editoriale a cura di... Vittorio Venuti

La “fatica dell’amministrare” e la nuova disciplina del danno erariale
La nuova responsabilità erariale dopo la Legge Foti: tra superamento dello “scudo”, tipizzazione della colpa grave e tutela del decisore pubblico.
Gianluca Dradi

La nuova valutazione del comportamento
Quali sono le conseguenze di un voto pari o inferiore a sei e,soprattutto, quali ne sono i presupposti.

Fare l’insegnante: una professione in “tensione”

Editoriale di Ivana Summa

È possibile individuare una prospettiva che ci consenta di disegnare come si concretizza, nelle nostre scuole, il “fare l’insegnante”? Nel passaggio tra le descrizioni normative e contrattuali della professionalità docente e il suo farsi quotidiano si verifica una pluralità di interpretazioni, in parte dovute al loro coniugarsi in rapporto ai diversi gradi di scuola che accolgono alunni di età molto diverse e, in parte, alla persona dello stesso insegnante, con le sue competenze che riguardano anche aspetti relazionali. A tutto ciò oggi è necessario aggiungere la turbolenza sociale di quest’ultimo decennio che, per amor di sintesi, descriviamo come un flusso frenetico e continuo di innovazione tecnologica e, in particolare, la rivoluzione digitale  e dei dati che induce trasformazioni non solo nei comportamenti di tutti noi, e perfino nel nostro modo di osservare e comprendere il mondo. Il cambiamento della professionalità docente oggi è diventato  una necessità per sopravvivere cercando di dare risposte  adeguate, ma ciò comporta una “tensione”   sovraccarica di emozioni come ansia, paura dei rischi, spaesamento di  fronte ad un cambiamento sociale irruente e  poliedrico,  di cui è complesso per tutti stabilire la direzione o, meglio, le direzioni. Tensione che, è bene sottolinearlo,  è una caratteristica di ogni singolo docente, che la vive  con sfumature diverse, negative e/o positive, ma sempre irrisolta nel  tentativo di un   bilanciamento tra le rassicuranti vecchie pratiche e le nuove generate dalla propria professionalità, agendo in un  continuo flusso di norme che piovono dall’alto.  Il nodo fondamentale per la scuola si addensa intorno all’intreccio del processo di insegnamento   con quello dell’apprendimento, del come insegnare e del che cosa insegnare: il come riguarda soprattutto le scelte  collegiali ed individuali, il cosa riguarda soprattutto i decisori centrali che  hanno il potere di definire le linee guida entro cui le scuole dovrebbero muoversi, tra autonomia scolastica e libertà di insegnamento. Ma gli insegnanti, che lavorano  nelle migliaia di scuole sparse  su un territorio nazionale quanto mai vario, non operano in un vuoto sociale;  debbono fare i conti con le realtà con cui si confrontano quotidianamente: la tipologia di scuola/istituto, la composizione del personale docente, le modalità di conduzione delle scuole da parte del dirigente scolastico, gli alunni, le famiglie, la  composizione del territorio sia a livello di istituzioni (regione, comuni) che di presenza di risorse materiali ed immateriali.

EDITORIALE Ivana Summa 

Fare l’insegnante: una professione in “tensione”

È possibile individuare una prospettiva che ci consenta di disegnare come si concretizza, nelle nostre scuole, il “fare l’insegnante”? Nel passaggio tra le descrizioni normative e contrattuali della professionalità docente e il suo farsi quotidiano si verifica una pluralità di interpretazioni, in parte dovute al loro coniugarsi in rapporto ai diversi gradi di scuola che accolgono alunni di età molto diverse e, in parte, alla persona dello stesso insegnante, con le sue competenze che riguardano anche aspetti relazionali. 

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: l’attualità

AISO: un Outdoor immersivo e solidale Andrea Porcarelli

Per una professionalità docente Renato Candia

Come sono gli insegnanti oggi Gian Carlo Sacchi

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: riflessioni

“Ma il dirigente che animale è?”

Editoriale di Anna Armone
Direttore Responsabile

Prendo spunto dalle prove scritte del concorso a dirigente scolastico della Provincia di Trento per fare una riflessione: la figura dirigenziale nella scuola è una figura collocata nell’ambito della dirigenza amministrativa di cui al d.lgs. 165, art. 17, è un leader educativo o è un ibrido che naviga a vista?

Le prove scritte del concorso trentino propendono sicuramente sul secondo modello, considerato che tutte e tre le prove vertono su materie organizzative e pratiche didattiche. In effetti, prima di continuare, preciso che le prove preselettive hanno testato le conoscenze giuridiche e finanziarie del dirigente, cosa che fa pensare ad una selezione progressiva. Una volta accertate le competenze “hard” si è passati alle competenze “soft”. In questo caso la selezione risponderebbe alla duplice “faccia” del dirigente scolastico descritta nel profilo di cui all’art. 25 del d.lgs. 165/2001. Ma noi proseguiamo il nostro ragionamento.

Se pensiamo al dirigente pubblico lo vediamo dirigere la propria organizzazione con strumenti formali che consentono di tenere sotto controllo la struttura. Ciò è garantito da un’organizzazione ancora oggi piramidale (in particolare dopo il d.lgs. 150/2009) che vede una funzione dirigenziale sovraesposta rispetto alla base operativa. L’equiparazione della funzione dirigenziale in ambito pubblico alla dirigenza privatistica poggia essenzialmente sui poteri attivabili così come prevede il codice civile nel Libro V del lavoro. È ovvio che l’efficienza di qualsiasi ufficio pubblico non poggia esclusivamente su strumenti formali, anzi, al contrario, ha bisogno di una leadership autorevole che motivi e valorizzi il personale. Questo assetto è correlato alla produzione di un servizio che non è “funzione sociale” (se non nel caso della sanità) e produce atti, verifiche, controlli, servizi. L’istituzione scolastica si colloca nel panorama pubblico in una posizione unica, assimilabile, ma non completamente al sistema sanitario. L’esercizio della funzione sociale diventa sempre più complesso a seguito della valutazione economica del servizio che porta le decisioni politiche a compiere valutazioni di policy condizionate ai limiti della finanza e, nel caso della disponibilità straordinaria, come nel caso del PNRR, a peccare di capacità programmatoria.

“Ma il dirigente che animale è?”
Editoriale: di Anna Armone

Prendo spunto dalle prove scritte del concorso a dirigente scolastico della Provincia di Trento per fare una riflessione: la figura dirigenziale nella scuola è una figura collocata nell’ambito della dirigenza amministrativa di cui al d.lgs. 165, art. 17, è un leader educativo o è un ibrido che naviga a vista?
Le prove scritte del concorso trentino propendono sicuramente sul secondo modello, considerato che tutte e tre le prove vertono su materie organizzative e pratiche didattiche. In effetti, prima di continuare, preciso che le prove preselettive hanno testato le conoscenze giuridiche e finanziarie del dirigente, cosa che fa pensare ad una selezione progressiva. Una volta accertate le competenze “hard” si è passati alle competenze “soft”. In questo caso la selezione risponderebbe alla duplice “faccia” del dirigente scolastico descritta nel profilo di cui all’art. 25 del d.lgs. 165/2001. Ma noi proseguiamo il nostro ragionamento.

Sanzioni disciplinari e valutazione del comportamento degli alunni - Seconda Parte di  Riccardo Lancellotti

Il danno da mobbing tra tipicità e atipicità dell’illecito: profili definitori e tutela risarcitoria di Francesco Baccolini

Digitalizzazione e Cyberbullismo di Maurizia Maiano

Guida pratica e coordinata agli Esami di Maturità nel Secondo Ciclo a.s. 2025/2026
a cura di
Antonio Di Lello

1. I candidati
1.1. Generalità
1.2. I Candidati interni
1.2.1. L’ammissione
1.2.2. PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro) e Invalsi nell’Esami di Maturità
1.2.3. La validità dell’anno scolastico
1.2.4. Le Sedi di esame
1.2.5. La presentazione delle domande
1.3. I Candidati esterni
1.3.1. L’ammissione
1.3.2. Le Sedi di esame e l’assegnazione ad esse
1.3.3. La presentazione delle domande
1.3.4. Deroghe alla territorialità
1.3.5. L’esame preliminare

Dal 14 al 18 maggio 2026, presso il Lingotto Fiere, si terrà la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, il principale appuntamento italiano dedicato all’editoria, capace ogni anno di riunire centinaia di editori, autori e professionisti del settore, con un’affluenza che supera le duecentomila presenze.

In questo contesto di rilievo nazionale e internazionale, Euroedizioni Torino sarà presente tra gli espositori dell’edizione 2026, portando al Salone la propria consolidata esperienza editoriale e il proprio impegno nella produzione di contenuti specialistici destinati al mondo della scuola.

Sarà possibile incontrarci presso il Padiglione 2 – Stand H06, al seguente link:
https://www.salonelibro.it/elenco-espositori/euroedizioni/SL4113426038

La partecipazione al Salone rappresenta per Euroedizioni un momento centrale di incontro e confronto diretto con docenti, dirigenti scolastici, personale amministrativo e, più in generale, con tutti gli operatori del settore educativo. Si tratta di un’occasione particolarmente significativa per intercettare le trasformazioni in atto nel panorama culturale e formativo, nonché per presentare le proprie pubblicazioni, le riviste specialistiche e i progetti editoriali in corso di sviluppo.

Si fa riferimento all'Avviso 95165, che segue al  D.M. n.38 del 6 marzo 2026, esplicita la destinazione di risorse per la formazione del personale docente ed educativo della scuola, nell’ambito del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027”, in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060.

Vi proponiamo una serie di laboratori di formazione per personale docente secondo le indicazioni fornite nell'avviso ministeriale sui seguenti moduli formativi:

 

·        MODULO - Competenze culturali, disciplinari, educative, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche, digitali, metodologiche e relazionali, riflessive ed autovalutative

·        MODULO- Competenze nella micro e macro-progettazione didattica ed educativa

·        MODULO - Competenze nella gestione dei gruppi classe, nella costruzione di ambienti favorevoli all’apprendimento e di relazioni positive con gli studenti

·        MODULO - Competenze nella didattica orientativa

·        MODULO -Competenze nello svolgimento dei compiti connessi con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica

 

I corsi saranno articolati in diverse aree tematiche ognuna con la propria specificità, mantenendo un filo logico lungo tutto il percorso.

I corsi avranno la durata di 30 ore e saranno erogati online o in presenza a seconda della specifica richiesta degli istituti scolastici.

L'INFORMAZIONE IN BREVE

CCNL 2025-2027 Istruzione e Ricerca - parte Economica

In presenza di un distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta, occorre riproporzionare i permessi ex art. 33 della legge 104/1992?

Il dipendente/dirigente sindacale in distacco part-time, che ha subito durante lo svolgimento del proprio servizio un infortunio sul lavoro, può recuperare le giornate non fruite di distacco sindacale durante il periodo di infortunio?

Come deve intendersi l’espressione “i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico” contenuta nell’art. 19, comma 3 del CCNQ 4 dicembre 2017?

Vi sono limiti - eventualmente connessi alla dimensione dell’Ente o alla consistenza associativa di una organizzazione sindacale - al numero di dipendenti che possono essere nominati dirigenti sindacali?

Incentivo al posticipo del pensionamento: le novità per il 2026 comunicate dall'INPS

Graduatorie GAE 2026-28: Apertura delle funzioni per la scelta delle sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto

Graduatorie 24 mesi personale ATA

L'INPS ha comunicato l’apertura del servizio per la presentazione delle domande del Bonus nuovi nati 2026

Se Stefano Rodotà tornasse in vita resterebbe senza parole……………

Anna Armone, Esperta in scienza dell'amministrazione scolastica

Con il decreto Capienze il legislatore ha messo in atto un’operazione gravissima di demolizione di uno dei baluardi più solidi a protezione dei dati del cittadino a fronte del trattamento dei suoi dati personali da parte di una Pubblica Amministrazione.

Il testo normativo modificato, di cui parliamo, è il Codice della Privacy, il d.lgs. 196/2003 come modificato e integrato dal d.lgs. 101/2018.

Per comprendere l’intervento riformatore davvero poco accorto, razionale e consapevole, dobbiamo ricostruire l’iter di adeguamento del Codice al Regolamento UE 689/2016.

Il d.lgs. 101/2018 è stato redatto nell’esercizio della delega conferita al Governo dagli articoli 1 e 13 della l. 163/2017 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea” ed è stato finalizzato all’adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento UE. La maggior parte delle disposizioni del Codice è stata abrogata espressamente in quanto incompatibili con quelle contenute nel Regolamento che sono per la maggior parte immediatamente applicabili e che costituiscono il regime primario interno in materia di protezione dei dati personali. Un’altra parte del Codice è stata modificata in relazione a disposizioni del Regolamento non direttamente applicabili e che lasciavano spazio all’intervento del legislatore nazionale degli Stati membri.

L’articolo modificato dal d.lgs. 101/2018 che ci interessa in relazione al decreto Capienze è l’art. 2-ter il quale stabilisce che per quanto riguarda i trattamenti effettuati per “l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri” la base giuridica per i trattamenti aventi ad oggetto dati personali “comuni” sia da rinvenirsi esclusivamente in una norma di legge o di regolamento. L’articolo si presenta come una riformulazione del vecchio articolo 19 del Codice, il cui ambito di applicazione soggettiva viene, però modificato per adeguarlo all’impostazione del Regolamento. L’articolo si applica, dunque, ai soggetti che trattano i dati personali per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a prescindere dalla loro natura soggettiva.

Ebbene, l’intervento riformatore di questo articolo si giustifica, secondo il legislatore, “nell’ottica di semplificare il quadro[normativo in materia di trattamento di dati personali] e valorizzare le attività e i compiti di interesse pubblico svolti dalle pubbliche amministrazioni, oltre che nell’adozione e attuazione delle riforme e misure previste dal PNRR”. Con le modifiche si interviene sull’art. 2-ter chiarendo la base giuridica e la liceità del trattamento operato dalle amministrazioni pubbliche, consistente nell’espletamento di compiti di interesse pubblico e per finalità esclusive di pubblico interesse.

Uno dei documenti di accompagnamento al decreto Capienze riporta un - chiaramente errato -ragionamento giuridico giustificatore della riforma. Ricorda, la relazione, che l’art. 6, par. 1, lett. E) del Regolamento prevede che, ove il trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, la base giuridica – che rende lecito il trattamento – è costituita “dal diritto dell’Unione o dello Stato membro”. Continua, la relazione, riportando la previsione del par. 3 dello stesso art. 6, il quale nello specificare la base giuridica, prevede alternativamente al “diritto dell’Unione o dello Stato membro”, la finalità “necessaria per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.

Peccato che il legislatore del decreto Capienza non abbia – volutamente ritengo – citato il comma 2 dell’art. 6 del Regolamento Ue il quale riconosce agli Stati membri uno spazio di discrezionalità nel prevedere la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni più specifiche con riguardo ai trattamenti necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.

Inoltre, all’art. 6.3 consente margini di manovra ai singoli Stati membri, per fissare regole specifiche in materia di basi giuridiche e condizioni di liceità per trattamenti necessari ad adempiere a obblighi legali o per svolgere compiti di interesse pubblico o, ancora, per l’esercizio di pubblici poteri. Ma la stessa previsione del GDPR impone anche che il diritto interno degli Stati membri persegua un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito.

Di conseguenza, ora non serve più una legge o un regolamento che autorizzi un trattamento di dati personali: è sufficiente la decisione discrezionale di una pubblica amministrazione. Come dice il decreto Capienze, il trattamento “è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di poteri pubblici”. Va, inoltre, assicurata “adeguata pubblicità all’identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano”.

Oggi, come conseguenza del decreto, verrebbero meno tutte le garanzie per il cittadino che vedrebbe i propri dati in balia di qualsiasi soggetto pubblico in nome di un generico “interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare.

Ma il ragionamento, purtroppo,investe tutti i trattamenti, compresa la comunicazione e la diffusione da parte delle Pubbliche amministrazioni.  Nella diffusione rientra la pubblicazione su profili social, su siti web, testate giornalistiche e televisive.

Oltre alla modifica dell’art. 2-ter, il legislatore del decreto Capienze, nell’ottica dell’allineamento della disciplina interna al regolamento, ha abrogato l’art. 2 -quinquiesdecies del Codice. Per giustificare tale abrogazione vengono richiamati gli articoli 35 e 36 del Regolamento UE che non prevede procedimenti d’ufficio da parte dell’autorità di controllo, ma rimette al titolare del trattamento l’obbligo di procedere alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), nei casi previsti, e prevede la successiva consultazione dell’autorità di controllo solo nei casi in cui  l’esito della valutazione abbia evidenziato la sussistenza di un rischio elevato che imponga l’adozione di misure volte ad attenuare il rischio. L’art. 35 consente all’autorità di controllo di redigere e rendere pubblico “…un elenco delle tipologie di trattamento soggetti al requisitodi una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo I”. Di conseguenza, il Garante ha redatto l’elenco delle dodici tipologie di procedimento sottoposte a necessaria e preliminare valutazione d’impatto (DPIA).L’abrogazione dell’art.  2-quinquiesdecies consente di esercitare diversamente la facoltà prevista dall’art. 36.

Ed infine al comma 3 dell’art. 9 del decreto-legge Capienze, al fine di accelerare le attività di realizzazione del PNRR, si riduce da quarantacinque a trenta giorni il termine per il parere che il Garante deve rendere sulle attività di trattamento.

Il come

Ma, entrando nel merito dell’applicazione della riforma, con quali modalità le Amministrazioni determineranno la necessità per il raggiungimento dell’interesse pubblico o l’esercizio dei pubblici poteri? Il “liberi tutti” che emerge dal decreto Capienze deve fare i conti con i principi del Regolamento UE, innanzitutto quello della necessarietà e proporzionalità. E tale valutazione dove e come va esternata e in quale forma o atto?

A rispondere a queste domande dovrà pensarci innanzitutto il Garante, che, benché privato di alcune prerogative importanti, rimane il soggetto che presidia la corretta applicazione della Privacy nel trattamento dei dati personali. Ma dovranno anche prendere delle decisioni in merito i vertici delle Amministrazioni pubbliche. Non potrà essere il singolo dirigente della struttura a decidere o meno se quel trattamento è strumentale alle finalità perseguite o sia necessario all’esercizio dei poteri allo stesso attribuito. Se la norma fosse interpretata in tal senso non ci sarebbero più limiti a qualsiasi trattamento di dati da parte delle Pubbliche amministrazioni. Il singolo dirigente della struttura, che agisce in nome del titolare, dovrebbe agire secondo il principio di responsabilizzazione alla luce dei criteri sanciti dal Regolamento UE.

Nella scuola

Se ci soffermiamo sul caos che già oggi esiste nel mondo scolastico relativamente al trattamento dei dati personali, non possiamo che presagire ulteriori derive. L’uso più incontrollato e indiscriminato di trattamento di dati personali è rappresentato dalla diffusione sui siti web delle scuole delle immagini (riconoscibili) degli studenti.

Più volte sono stati fatti tentativi per superare i limiti della diffusione delle immagini degl.i studenti.

in sede di audizioni per l'approvazione del d.lgs. 101/2019 di adeguamento del Codice al Regolamento UE, correttamente l'ANP ha testualmente richiesto che " In ragione delle numerose richieste che arrivano dalle scuole, legate all’uso sempre più frequente di nuove tecnologie e alla necessità di documentare per strette finalità istituzionali le attività svolte a scuola anche attraverso l’uso di foto e video, ANP chiede un’integrazione dell’art. 96 del D. Lgs. 196/2003, così come riformato dallo schema di decreto in discussione, affinché previa adeguata informativa agli interessati e nel rispetto del principio di minimizzazione dei trattamenti, con rigorosa selezione da parte della scuola, sia chiaramente consentito alle scuole l’uso di foto ed immagini anche attraverso forme di pubblicazione sul sito istituzionale".  Tale richiesta non è stata accolta e l’art. 96 del codice si presenta nella forma originaria[1].

La confusione è massima. Il perseguimento delle finalità istituzionali non è mai stato alternativo all’espressa previsione di legge o regolamento. L’art. 19 del previgente Codice già prevedeva che “ Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente”.

Ma ancora più sconclusionato è il richiamo alla possibilità di pubblicazione sul sito web o sui social dell’istituzione scolastica attraverso la comunicazione ai genitori della presa in carico dei social da parte del dirigente scolastico. L’organizzazione gestionale di un social da parte di un soggetto pubblico richiede una struttura di responsabilità relativa alla gestione del sito. L’uso dei social da parte delle Pubbliche amministrazioni rientra indubbiamente tra le attività di informazione e comunicazione istituzionali di cui alla l. 150/2000, che all’art. 1 prevede che tali attività siano finalizzate a promuovere l’immagine dell’ente, conferendo conoscenza e visibilità a tutte le attività dell’amministrazione, favorire l’accesso ai servizi ecc.

Ma per la scuola, ad oggi, non è prevista l’applicazione della l. 150 che viene attuata attraverso l’istituzione di un ufficio apposito, con personale iscritto all’ordine dei giornalisti (come avviene per il Ministero dell’istruzione).

La sete di apparire, la vanità di dirigenti, docenti, studenti, nessuno escluso, porta a dimenticare l'obiettivo primario del legislatore europeo, ma ancora di più, del nostro legislatore, la protezione dell'individuo. Come ha scritto Nicoletta Tomba "Tutto ciò che di una persona viene raccontato su internet, anche, o soprattutto, tramite immagini, rimane fissato in un presente perenne che accatasta, in una dimensione di contemporaneità infinita, un mix dissonante di informazioni, relative a età diverse e a contesti differenti - sia formali che informali – mettendo così in scena, o meglio in rete, una rappresentazione sincronica della sua vita, etichettando sommariamente ciò che appare"[2]

L'immagine messa in rete, senza alcuna protezione si disperde in un tempo senza tempo. Ma si dimenticano anche i principi fondamentali della pertinenza, necessarietà e non eccedenza del trattamento che oggi trovano nella privacy by design la loro declinazione.

Possiamo ancora sperare in una correzione del Decreto Capienze in legge di conversione, in modo da circoscrivere solo casi specifici e “mission critical” per il PNRR nei quali ammettere la comunicazione di dati tra soggetti pubblici senza previa autorizzazione del Garante e senza ulteriori basi normative di legge o di regolamento. Per i restanti casi di comunicazione e diffusione, si dovrebbe ragionevolmente tornare alla necessità di una norma di legge o di regolamento oppure, in alternativa, all’autorizzazione con silenzio assenso da parte del Garante per la protezione dei dati personali. Non fare questa correzione chirurgica renderebbe palese e ingiustificata la sproporzione – in ottica europea – della novità normativa introdotta con il Decreto Capienze.

 

 

 



[1]Art. 96
Trattamento di dati relativi a studenti (1)

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

[2]Nicoletta Tomba, Fotogrammi, quanto pesano le immagini nella nostra vita, in Scienza dell’Amministrazione scolastica, n. 2/2018


 

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