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Scienza dell’Amministrazione Scolastica n. 3/2021
Stranezze ... ... a proposito di privacy il Ministero non fornisce indicazioni univoche!
Editoriale di Anna Armone
Direttore Esperta in Scienza dell’Amministrazione Scolastica
Capita spesso di rimanere disorientati mettendo a confronto le opinioni dei vertici amministrativi dell’amministrazione scolastica su tematiche identiche. È come se una mano non sapesse cosa fa l’altra.
È accaduto che, in occasione degli scrutini ed esami finali, il Ministero dell’istruzione ha provveduto a pubblicare la nota n. 13914 dell’11 giugnoavente come oggetto “Pubblicazioneon line degli esiti degli scrutini -indicazioni operative”. Nella nota si legge quanto segue: “In merito allapubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondariedi primoe di secondo gradoe degli esiti degli scrutini di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione si richiamano le disposizioni contenute nella nota 9 giugno 2020 n. 9168, che restano valide anche per il corrente anno scolastico.
In particolare, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati), sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.
Bene, il capo dipartimento ha correttamente applicato la normativa sulla protezione dei dati personali degli alunni e studenti, così come era stato chiarito opportunamente dal garante Privacy nel giugno 2020 a seguito di uno “scivolone” ministeriale che aveva originariamente previsto la pubblicazione degli esiti scolastici sull’albo online della scuola.
Giusto per ricordare i fondamenti giuridici della materia, la pubblicazione online di provvedimenti amministrativi, prevista dalla l. 69/2009, trova un limite nella considerazione degli effetti che tale pubblicazione può causare sulla dignità personale attuale e futura.
L’Autorità garante per la protezione dei dati personali chiarisce, in occasione di una dichiarazione all’Ansa dell’11 giugno 2020, che a ‘’differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini - che oltre ad avere una base normativa consentono la tutela dei dati personali dei ragazzi - la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy’’. Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi.
La necessaria pubblicità agli esiti scolastici - conclude il Garante - può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo on line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati.
Il Ministero ha, dunque, proceduto, anche quest’anno, coerentemente con la previsione normativa sulla Privacy.
Ma probabilmente il Ministero difetta di comunicazione interna tra i vari dipartimenti. La policy sulla Privacy dovrebbe essere condivisa tra i vertici dell’amministrazione e tutto il personale dirigente dovrebbe davvero essere consapevole dei cardini fondamentali della materia. E invece pare proprio di no.
Con la nota del 18 maggio 2021, il Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha invitato tutte le istituzioni scolastiche affinché, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2021/2022, propongano i propri lavori di carattere creativo e artistico su alcuni temi proposti dalla stessa nota.
Alla nota ministeriale sono allegate due schede. La prima scheda è ricognitiva dei dati della scuola e contiene un primo elemento dissonante: la conferma della richiesta di consenso degli interessati al trattamento dei dati personali. Incredibile, ma è dal 1996, cioè dalla prima legge sulla Privacy, che il consenso non rientra tra le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali da parte della PA. Oggi la base giuridica è costituita, ai sensi degli art. 6 del regolamento UE 679/2016 e 2-ter del Codice Privacy, esclusivamente da una norma di legge o regolamento.
Ma è l’allegato 2 a sollevare dubbi sulla - diciamo - consapevolezza di chi ha strutturato la nota. Ecco l’incipit
Il/la sottoscritto/a Prof. __________________, n.q. di responsabile delle attività didattiche e progettuali organizzate dall’istituto __________________ di __________________, mail __________________, nr. Telefono __________________ nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Cerimonia di inaugurazione dell’ a.s. 2020/2021.
Si deduce chiaramente il coinvolgimento in prima persona di un docente che……
autorizza
Il Ministero dell’Istruzione alla diffusione di tutto il materiale miltimediale dalla stessa realizzato in cui sono presenti le immagini di minori dando, altresì, il pieno consenso alla possibile diffusione degli stessi sul sito web del Ministero dell’Istruzione, nonchè nei quotidiani online, reti TV nazionali e locali e social network.
Sollevando, inoltre, i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente l’uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.
Firma leggibile
__________________
Elementi incomprensibili di tale previsione: il docente non dispone di dati propri e non può autorizzare un altro soggetto all’uso di dati altrui; i dati dei minori sono esclusivamente nella disponibilità dei genitori; non esiste possibilità di diffusione di dati di minori che possano portare all’identificazione degli stessi (come in questo caso in cui sono collegati chiaramente alla scuola di appartenenza); gli organi di stampa e le reti TV possono utilizzare immagini di minori chiedendo espressamente il consenso ai genitori, così come prevedono le norme giornalistiche e, in particolare, la Carta di Treviso.
Ma non finisce qui. Per sostenere il fondamento giuridico di tale architettura, in nota vengono riportate le norme di riferimento. Il richiamo al diritto d’autore è fuori luogo, poiché riguarda il proprietario dell’immagine, non l’utilizzatore, cioè il soggetto pubblico che deve sottostare alle norme che disciplinano la propria attività. Infine, viene richiamato l’art. 23 del Codice Privacy, che è stato abrogato dal d.lgs. 101/2018, ma che, in ogni caso, riguardava i soggetti privati e gli enti pubblici “economici”. Non ci sono davvero parole di commento.
Intanto il Garante Privacy si è espresso sulla pubblicazione, da parte del sindaco di Messina, sul proprio profilo fb di immagini di minori. Il Garante ha richiamato le basi giuridiche che abbiamo già citato, riconoscendo la responsabilità dell’amministratore pubblico.
Chi spiegherà tutto ciò al Ministero? Ma, innanzitutto, quando il ministro interverrà sulla filiera dirigenziale per uniformare, non la visione di policy, ma le conoscenze di base nell’esercizio dell’azione amministrativa?
Veniamo al contenuto della rivista. Iniziamo conFrancesco Nuzzaci che illustra il contenuto e il senso del Patto per la scuola. La disamina è complessa, articolata e guidata da un modello logico sistemico che l’autore ricompone strada facendo. Centrali sono le figure del dirigente e del collegio dei docenti, variabili dipendenti nella prefigurazione di un middle management che è la vera novità del piano. Ed è proprio su questo elemento della configurazione organizzativa della scuola che si sofferma l’autore, tracciando un quadro logico della possibile governance.
Mario Maviglia approfondisce la funzione di consulenza del dirigente tecnico. Si tratta di un aspetto non regolato né da norme primarie, né da fonti interne, ma che assume un rilievo determinante nell’esercizio della funzione in ambito scolastico. Per illustrare questo aspetto strategico del ruolo, l’autore ricorre alle scienze organizzative e ai relativi modelli utilizzabili. Analizza altresì le fasi del processo consulenziale, fornendo un valido percorso teorico-pratico a tutti coloro che si accostano alla comprensione di tale figura.
Vanna Monducci completa l’analisi sugli effetti della pandemia sui sistemi di istruzione ed educazione attraverso i seguenti obiettivi: fare il punto sulle lezioni apprese durante la pandemia, monitorare il modo in cui le soluzioni di apprendimento a distanza stanno affrontando le esigenze degli studenti nei diversi Paesi, e analizzare i dati per evidenziare le risposte più rilevanti che sono state adottate per la riprogrammazione del servizio di istruzione post-pandemia, in vista di un settembre che non si presenta affatto semplice. Ne deriva un panorama davvero diversificato sui diversi interventi, ma che riflette fondamentalmente la policy sull’istruzione di ogni Paese.
Carmen Iuvoneoffre ai lettori il panorama della riforma allal. 241/1990 apportata dal DL 77/2021. L’esemplificazione abbraccia anche il richiamo ai casi di invalidità dell’atto amministrativo, ma si sofferma, in particolare, sulle modifiche al silenzio assenso, sul potere sostitutivo e sull’autotutela, istituti di interesse anche per le istituzioni scolastiche.
Renato Loieroillustra l'esame avviato dalla Camera dei deputati sulle proposte di legge per la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il PNRR ha previsto esplicitamente la riforma del sistema ITS e il loro rafforzamento (con l'obiettivo di ottenere in breve almeno il raddoppio del numero degli iscritti) come leva per lo sviluppo del Paese. L’analisi fatta dall’autore è puntuale sugli ITS e sugli IFTS, ma anche sugli interventi a corredo, quale l’Anagrafe nazionale degli studenti e la banca dati nazionale.
Luciano Lelli affronta una delle tematiche più infuocate del mondo della scuola, le competenze professionali dei docenti. Riportiamo le parole dell’autore che richiamano gli «attrezzi del mestiere» imprescindibili per ogni insegnante che aspiri ad essere adeguato alle esigenze di formazione di bambini, ragazzi e giovani (neppure escludendo gli adulti) usciti magari scossi e frastornati dalla sorta di manifestazione di ostilità della natura, quale può essere interpretato il virus evidenziatore degli enormi limiti entro i quali si arrabatta la conoscenza scientifica umana.
Federica Marottacon l’analisi della Sentenza del C.d.S n. 00616/2020REG ha voluto procedere all’analisi di un tema che, visto dall’esterno potrebbe risultare anche banale, ma che, in sé racchiude delle implicazioni molto rilevanti. Parliamo dell’utilizzo del registro elettronico, una piattaforma online che permette al docente di inserire i principali dati sull'andamento scolastico dei propri alunni, e alle famiglie di accedere ad una area riservata dove poter osservare in maniera tempestiva l’andamento scolastico dello studente. Considerata la novità legata all’utilizzo massiccio delle apparecchiature elettroniche risulta interessante capire come queste devono e possono integrarsi nella vita quotidiana e in quei meccanismi burocratici ai quali siamo abituati, ma che, ad oggi, hanno subito importanti cambiamenti.
Giuliana Costantinirecensisce quattro libri assai diversi tra di loro. Il primo libro, L’assedio invisibile, narra di un peacekeeper impegnato nella difesa di beni culturali, in particolare del monastero di Decani; il secondo libro, di Donatella di Pietrantonio, esplora l’animo delle donne, attraverso il racconto di due donne totalmente diverse tra di loro. È un libro duro nella ricerca della luce in fondo all’animo umano. The Black Days contiene una serie di racconti attraverso la rappresentazione pittorica dei giorni del Covid. L’ultimo libro, L’acqua del lago non è mai dolce, è la storia di una ragazzina che lotta contro la durezza della vita e cerca, come tutti, la strada della felicità.
Chiudiamo con la rassegna cinematografica di Vincenzo Palermo. Il primo film è “Stella”, una ragazzina di undici anni, sospesa tra due mondi nella Parigi del 1977: l’uno è popolato dagli ubriaconi e i disadattati che frequentano la pensione gestita dai genitori, l’altro è quello altolocato della scuola media in cui si reca ogni mattina. Perché vederlo? Ce lo spiega l’autore della rassegna: attraverso le riprese realistiche e la guida della voce fuori campo, il film accompagna lo spettatore in un viaggio emotivo alla ricerca di se stessi.
Il secondo film, “Quello che non vedi”, tratto dal romanzo omonimo di Julia Walton, si inserisce in un crocevia tematico che racconta gli amori adolescenziali, la piaga del bullismo nelle scuole, i conflitti innescati dalle differenti classi sociali dei protagonisti, la ricerca del proprio posto in un mondo respingente e poco empatico. Anche in questo, perché vederlo? Come afferma l’autore “utilizzando la formula classica del racconto di formazione per teenager, il regista strizza l’occhio al fantasy visionario e riesce a rendere accattivante il dramma attraverso gli inserti surreali e le personificazioni delle pulsioni del protagonista malato, incarnate nei muscoli del bodyguard, nella sessualità accesa del ragazzino disinibito, nell’appagante atarassia della sacerdotessa new age”. X